sabato 10 maggio 2008

Contratto a Progetto

Questione 1
Cos'è il contratto a progetto?
Il D. Lgs. 276/03 apporta significative novità anche con riguardo ai rapporti di lavoro non subordinati, quelli che fino a oggi si chiamavano CO.CO.CO. Come è noto, questa tipologia di rapporto riguarda una moltitudine di lavoratori, solitamente inseriti di fatto nell'organizzazione aziendale ma formalmente non riconosciuti come subordinati e, quindi, privi delle garanzie tipiche di questo tipo di rapporto di lavoro. Ora è invece previsto che i lavoratori autonomi non si chiamino più collaboratori coordinati e continuativi, ma lavoratori a progetto: infatti, ciò che deve essenzialmente caratterizzare questo tipo di rapporto è uno specifico progetto, o un programma di lavoro, o anche solo una fase di esso, assegnato al collaboratore con il compito di realizzarlo.
Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate secondo la disciplina previgente, se non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03.
Quanto si è detto non trova applicazione nei confronti delle prestazioni occasionali, ossia quei rapporti di lavoro con una durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a € 5.000,00, nel qual caso il rapporto viene automaticamente ricondotto al lavoro a progetto. Inoltre, l'istituto di cui si parla non trova applicazione anche nei confronti delle professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione all'albo.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere: l'indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione, l'indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante, il corrispettivo e i criteri della sua individuazione (tempi e modalità di pagamento), le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Per le parti è possibile recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, sia secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabiliti dalle parti nel contratto individuale.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Nel caso di invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha il diritto di essere riconosciuto autore (con rinvio alle leggi speciali in materia per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti).
In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, negli altri due casi, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile. Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti, non in concorrenza tra loro. Inoltre, il collaboratore non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, nonché compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Questione 2
Qual è la sanzione nel caso in cui il progetto non ci sia o non sia sufficientemente specifico?
Ciò che caratterizza il lavoro a progetto è la sua riconducibilità ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso.

L’art. 69, 1° comma, del D.Lgs. 276/2003 prevede che, sia in caso di assenza del progetto o del programma di lavoro, sia in caso di loro formulazione generica, la conseguenza, che dovrà essere dichiarata dal Giudice del Lavoro, è la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.
Questione 3

Cosa si può fare se il contratto a progetto, nei fatti, maschera un rapporto di lavoro subordinato?
Ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, nel corso o all’esito del rapporto di lavoro, di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto stesso; a fronte di una simile richiesta il Giudice del Lavoro, non essendo vincolato dal contenuto letterale dell’accordo, può esaminare quali siano state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo e se, nel caso di specie, sussistano gli indici della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza (inserimento organico nella struttura imprenditoriale, assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di rispettare un orario di lavoro, obbligo di concordare permessi e ferie, ecc.).
Nel caso in cui il Giudice accerti che il rapporto, sebbene qualificato come autonomo, ha in realtà natura subordinata, lo dichiarerà tale. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva.


Questione 4
Cosa succede se il contratto a progetto viene interrotto prima della scadenza?
L’art. 67 D.Lgs. 276/2003 prevede che il contratto a progetto si risolve automaticamente al momento della realizzazione del progetto o programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Per le parti è possibile però recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, ovvero qualora venga commesso un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, sia secondo le diverse causali o modalità stabiliti dalle parti nel contratto individuale, con il preavviso eventualmente concordato.
Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.

Questione 5
Ci può essere il patto di prova nel contratto a progetto?
La risposta è sicuramente negativa. Il patto di prova, ex art. 2096 c.c., è infatti un istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato e, come tale, non può essere applicato ad un rapporto di lavoro di natura autonoma. Il patto di prova inserito in un contratto a progetto dovrà, pertanto, essere considerato come non apposto.

Questione 6
Come devono essere le istruzioni e le direttive del committente?
Il rapporto di lavoro a progetto implica una prestazione che, in quanto coordinata e continuativa, è integrata nell’attività e nell’organizzazione del committente. Il committente può pertanto esercitare un potere di intervento e di coordinazione dell’attività prestata dal collaboratore. Tuttavia, tale potere del datore di lavoro non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore: saranno quindi legittime verifiche periodiche sull’andamento del lavoro, ma non controlli e direttive più stringenti, che farebbero invece propendere per la natura subordinata del rapporto.

Questione 7
E’ legittimo un contratto a progetto stipulato a voce?
Ai sensi dell’art. 62, 1° comma, D.Lgs. 276/2003, il contratto a progetto deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta. La mancanza della forma scritta, che si risolve nella mancanza di un progetto, determina pertanto la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.


Questione 8
Cosa succede se ci si ammala nel corso del rapporto a progetto? E in caso di maternità?
In caso di gravidanza e di malattia del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, nel secondo caso, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile.


Questione 9
Quali sono le differenze tre il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale?
Il lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso (D. Lgs. 276/03, artt. 61 e ss.). Le caratteristiche di questo contratto sono:
1) autonomia gestionale del collaboratore, esente da vincoli di subordinazione nei confronti del committente;
2) libertà nella scelta dei mezzi e nell'organizzazione della propria attività;
3) coordinamento con la struttura del committente, funzionale al raggiungimento del risultato;
4) irrilevanza del tempo impiegato nella realizzazione della propria attività: il collaboratore deve cioè essere autonomo anche nella scelta dei propri orari di lavoro.
L'individuazione da parte del committente di uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, è essenziale: se nel contratto manca questo riferimento, lo stesso viene considerato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dell'accordo.
Invece, per lavoro occasionale si intende un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, non sia superiore ad € 5.000,00 (D.Lgs. 276/03, art. 61). Per casi come questi, lo stesso art. 61 dispone espressamente la non applicabilità delle norme in tema di lavoro a progetto. Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati tendenzialmente nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

Questione 10
In quali casi non si applica la normativa relativa al lavoro a progetto?
Il lavoro a progetto è una forma di contratto di lavoro rientrante nell'ambito del lavoro autonomo (ovvero non subordinato); esso è applicabile in tutti i casi in cui vi sia da parte del datore di lavoro la volontà di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione continuata e continuativa, e da parte del collaboratore/collaboratrice la volontà di prestare la propria attività con modalità di lavoro non subordinato. Per rientrare in tale tipo di contratto, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso" (art. 61 c. 1 D. Lgs. 276/03).
Tuttavia, la disciplina del lavoro a progetto non si applica ad alcune categorie di collaboratori/collaboratrici indicati dall'art. 61 D. Lgs. 276/03. Più precisamente, si tratta dei casi seguenti:
a) agenti e rappresentanti di commercio, che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
b) professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (il caso tipico è quello del lavoro giornalistico);
c) collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
d) componenti di organo di amministrazione e controllo di società;
e) partecipanti di collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
f) titolari di pensione di vecchiaia.
Risultano altresì escluse dall'applicabilità del contratto a progetto le cd. "prestazioni occasionali", ossia i rapporti occasionali e di lavoro autonomo aventi durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare (sempre con lo stesso committente) sia superiore a 5 mila Euro.

Questione 11
Cosa può fare il collaboratore a progetto qualora ritenga incongruo il suo corrispettivo?
La misura del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto a progetto, tanto che l'art. 62 D. Lgs. 276/03 prevede che lo stesso debba essere specificamente indicato per iscritto. In ordine alla quantificazione del compenso, le parti non sono del tutto libere. Infatti, l'art. 63 D. Lgs. 276/03 dispone che il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Per questo motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il compenso pattuito, può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del suo committente a corrispondergli un corrispettivo adeguato.
In questa prospettiva, il collaboratore può far riferimento alla natura e alla durata del progetto, prendendo come parametro - come afferma la stessa norma legislativa - le remunerazioni dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni autonome. Inoltre, si può ritenere che il collaboratore possa prendere come parametro anche le retribuzioni previste dal contratto collettivo eventualmente applicabile al suo committente e che facciano riferimento a personale che svolga mansioni analoghe. Infatti, si deve ritenere che la remunerazione di un collaboratore a progetto non possa essere, almeno di regola, inferiore a quanto percepito da un lavoratore subordinato che svolga mansioni analoghe.

Questione 12
Il collaboratore progetto soggiace all'obbligo di fedeltà?
In generale, l'art. 2105 c.c. prevede, in capo al solo lavoratore subordinato, il cosiddetto "obbligo di fedeltà", che in particolare comporta l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro, nonché l'obbligo di mantenere riservate tutte le notizie e la documentazione di cui si sia venuti in possesso nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Da questo punto di vista, il lavoratore a progetto è sostanzialmente equiparato al lavoratore subordinato. Infatti, l'art. 64 D.Lgs. 276/03 prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto possa svolgere la propria attività per diversi committenti, ed anche in proprio, purché non in concorrenza con i committenti medesimi; inoltre, la norma citata prevede il divieto di diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi o alla organizzazione di essi, e comunque di compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente.

Questione 13
E' sufficientemente dettagliato un progetto che faccia esclusivamente riferimento al tipo di attività da compiere?
L'attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata dal lavoratore a progetto deve essere riconducibile a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso. La legge tuttavia prevede che debba trattarsi di progetti o programmi "specifici" (art. 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003), individuati nel loro "contenuto caratterizzante" (art. 62, comma 1 lett. b, D.Lgs. 276/2003).
Un contratto a progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di attività da compiere, e dunque una formulazione generica del progetto (ad es. inserimento dati), non è pertanto conforme al modello legale; il lavoratore avrà quindi la possibilità di chiedere al Giudice del Lavoro la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, una simile definizione, lungi dal rappresentare il progetto, si limita a descrivere la mansione attribuita al lavoratore, del tutto slegata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dalle attività preparatorie e funzionali a quell'obiettivo. In buona sostanza, indicare le mansioni senza riferirle a un obiettivo significa consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa per soddisfare proprie esigenze variabili, mutevoli e indeterminate, il che contrasta con la riconducibilità dell'attività lavorativa a un progetto specifico e individuato.

Questione 14
Che differenza c'è fra il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale di tipo accessorio?
Il contratto a progetto è legato all'esistenza, appunto, di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Invece, il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio è stipulato per lo svolgimento di attività lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Più precisamente, i lavoratori che possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti:
a) i disoccupati da oltre un anno;
b) le casalinghe, gli studenti ed i pensionati;
c) i disabili ed i soggetti in comunità di recupero;
d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro.
Inoltre, la stipulazione di un contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio è possibile solo per lo svolgimento di alcune attività specificamente indicate dall'art. 70 D. Lgs. 276 del 2003:
a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) insegnamento privato domiciliare;
c) piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) lavori relativi alla realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
f) incombenti per l'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi;
g) incombenti nell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
Altri limiti riguardano la durata massima del contratto (trenta giorni nel corso dell'anno) e il compenso, che non può essere superiore a € 5.000,00 all'anno. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro di natura accessoria sono tenuti a dare la propria disponibilità lavorativa ai servizi per l'impiego delle province del territorio di riferimento o agli organismi accreditati in materia. A seguito di detta comunicazione i prestatori di lavoro accessorio ricevono una tessera magnetica, atta a registrare la loro condizione. Chi intende utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare presso rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni, con cui retribuire il lavoratore. Quest'ultimo, in seguito, si deve recare presso l'ente o la società concessionaria per convertire i buoni in denaro.

Questione 15
Quali conseguenze si verificano se al lavoratore a progetto vengono assegnate mansioni estranee al progetto stesso?
L'art. 61 comma 1° del D.Lgs. 368/01 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o di una fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin data di costituzione del rapporto. Ciò evidentemente comporta non solo che nel contratto a progetto debba essere specificamente indicato il progetto, ma anche che, nel corso del rapporto, il lavoratore sia effettivamente utilizzato per la realizzazione di quel progetto.
Pertanto, lo svolgimento di mansioni estranee al progetto è di per sé sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto a progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato. Bisogna a questo proposito precisare che la trasformazione rende il rapporto a tempo indeterminato, anche se originariamente sorto a termine. Infatti, il termine era stato apposto al contratto in vista della realizzazione del progetto; tuttavia, poiché - come si è detto - il lavoratore è stato in realtà utilizzato a fini diversi, viene meno la ragione che giustificava l'apposizione del termine.
Argomentazioni simili sono state svolte da un provvedimento pronunciato dal Tribunale di Milano in data 26/9/05.

http://www.di-elle.it/300risposte/contrattoaprogetto/tabid/782/Default.aspx







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